Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori (ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. 81/08)

Per questo motivo, il datore di lavoro e i dirigenti, hanno l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza.

Dal mese di settembre 2021 è stata modificata la denominazione dei corsi di formazione degli addetti antincendio, che attualmente sono i seguenti:

  • Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1ex rischio basso (4 ore)
  • Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2ex rischio medio (8 ore)
  • Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3ex rischio alto (16 ore)

Adesso andremo a vedere quale livello scegliere tra 1,2 e 3 in base alla tipologia di azienda interessata.

Livello 3 – ex rischio alto

Se l’attività è una di quelle elencate di seguito il dipendente dovrà partecipare al corso per addetto antincendio livello 3:

1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

2. fabbriche e depositi di esplosivi;

3. centrali termoelettriche;

4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

5. impianti e laboratori nucleari;

6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;

7. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;

8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 e metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

9. interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

10. alberghi con oltre 200 posti letto;

11. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno e case di riposo per anziani;

12. scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

13. uffici con oltre 1.000 persone presenti;

14. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

15. cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi;

16. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Livello 2 – ex rischio medio

Per quanto riguarda il livello 2, ricadono in questo gruppo le seguenti attività:

1. i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

2. i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Livello 1 – ex rischio basso

Per quanto riguarda il livello 1, infine, rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nei precedenti due elenchi (livello 3 e livello 2) e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

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